ARTICOLO 3 Principi generali 3.1. L'IME svolge i compiti ed esercita le funzioni conferitigli dal trattato e dal presente statuto, fatta salva la responsabilita' delle autorita' competenti in materia di politica monetaria all'interno dei rispettivi Stati membri. 3.2. L'IME agisce conformemente agli obiettivi e ai principi stabiliti all'articolo 2 dello statuto del SEBC.