ARTICOLO 5 Funzioni consultive 5.1. Conformemente all'articolo 109 F, paragrafo 4 del trattato, il Consiglio dell'IME puo' formulare pareri o raccomandazioni sull'orientamento complessivo della politica monetaria e della politica del cambio, nonche' sulle relative misure introdotte in ciascuno Stato membro. L'IME puo' sottoporre pareri o raccomandazioni ai Governi e al Consiglio su politiche che possono influire sulla situazione monetaria interna ed esterna nella Comunita' e in particolare sul funzionamento dello SME. 5.2. Il Consiglio dell'IME puo' altresi' rivolgere raccomandazioni alle autorita' monetarie degli Stati membri in merito alla conduzione della loro politica monetaria. 5.3. Conformemente all'articolo 109 F, paragrafo 6 del trattato, l'IME viene consultato dal Consiglio in ordine ad ogni proposta di atto comunitario che rientra nelle sue competenze. Nei limiti e alle condizioni fissati dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e dell'IME, quest'ultimo viene consultato dalle autorita' degli Stati membri circa ogni progetto legislativo rientrante nelle sue competenze, in particolare per quanto riguarda l'articolo 4.2. 5.4. Conformemente all'articolo 109 F, paragrafo 5 del trattato, l'IME puo' decidere di pubblicare i propri pareri e le proprie raccomandazioni.