(Protocollo-art. 5)
                             ARTICOLO 5 
                         Funzioni consultive 
    5.1. Conformemente all'articolo 109 F, paragrafo 4 del  trattato,
il  Consiglio  dell'IME  puo'  formulare  pareri  o   raccomandazioni
sull'orientamento  complessivo  della  politica  monetaria  e   della
politica del cambio, nonche'  sulle  relative  misure  introdotte  in
ciascuno Stato membro. L'IME puo' sottoporre pareri o raccomandazioni
ai Governi e al Consiglio su politiche  che  possono  influire  sulla
situazione  monetaria  interna  ed  esterna  nella  Comunita'  e   in
particolare sul funzionamento dello SME. 
    5.2.   Il   Consiglio   dell'IME    puo'    altresi'    rivolgere
raccomandazioni alle autorita' monetarie degli Stati membri in merito
alla conduzione della loro politica monetaria. 
    5.3. Conformemente all'articolo 109 F, paragrafo 6 del  trattato,
l'IME viene consultato dal Consiglio in ordine ad  ogni  proposta  di
atto comunitario che rientra nelle sue competenze. 
   Nei limiti e alle condizioni fissati dal Consiglio che delibera  a
maggioranza  qualificata  su  proposta  della  Commissione  e  previa
consultazione del Parlamento europeo e dell'IME,  quest'ultimo  viene
consultato dalle autorita' degli Stati  membri  circa  ogni  progetto
legislativo rientrante  nelle  sue  competenze,  in  particolare  per
quanto riguarda l'articolo 4.2. 
    5.4. Conformemente all'articolo 109 F, paragrafo 5 del  trattato,
l'IME puo' decidere di  pubblicare  i  propri  pareri  e  le  proprie
raccomandazioni.