ARTICOLO 6 Funzioni operative e tecniche 6.1. L'IME: - provvede a rendere multilaterali le posizioni risultanti dagli interventi delle Banche centrali nazionali nelle valute comunitarie, nonche' a rendere multilaterali i regolamenti intracomunitari; - gestisce il meccanismo finanziario a brevissimo termine previsto dall'accordo del 13 marzo 1979 tra le Banche centrali degli Stati membri della Comunita' economica europea che stabilisce le procedure operative del Sistema monetario europeo (in appresso definito "Accordo SME") e il meccanismo di sostegno monetario a breve termine previsto nell'accordo tra le Banche centrali degli Stati membri della Comunita' economica europea del 9 febbraio 1970 e suc- cessive modifiche; - esercita le funzioni di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) del Consiglio n° 1969/88, del 24 giugno 1988, che istituisce un meccanismo unico di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri. 6.2. L'IME puo' ricevere riserve monetarie dalle Banche centrali nazionali ed emettere ECU in cambio di queste attivita' allo scopo di attuare l'accordo SME. Questi ECU possono essere usati dall'IME e dalle Banche centrali nazionali come mezzo di pagamento e per operazioni tra queste ultime e il primo. L'IME prende le necessarie misure amministrative per l'attuazione del presente paragrafo. 6.3. L'IME puo' concedere alle autorita' monetarie dei paesi terzi e alle istituzioni monetarie internazionali lo status di "Altri detentori" di ECU e fissa i termini e le condizioni secondo cui tali ECU possono essere acquistati, detenuti o usati dagli "Altri detentori". 6.4. L'IME ha il diritto di detenere e gestire riserve in valuta come agente per le Banche centrali nazionali e a richiesta delle medesime. I profitti e le perdite inerenti a dette riserve spettano alla banca centrale nazionale depositante. L'IME svolge questa funzione sulla base di contratti bilaterali, conformemente alle norme stabilite in una decisione dell'IME. Tali norme garantiscono che le operazioni effettuate con dette riserve non interferiscano con la politica monetaria e la politica del cambio della competente autorita' monetaria di uno Stato membro e siano coerenti con gli obiettivi dell'IME e con il corretto funzionamento del meccanismo di cambio dello SME.