(Protocollo-art. 6)
                             ARTICOLO 6 
                    Funzioni operative e tecniche 
    6.1. L'IME: 
     - provvede a rendere multilaterali le posizioni risultanti dagli
interventi delle Banche centrali nazionali nelle valute  comunitarie,
nonche' a rendere multilaterali i regolamenti intracomunitari; 
     -  gestisce  il  meccanismo  finanziario  a  brevissimo  termine
previsto dall'accordo del 13 marzo 1979 tra le Banche centrali  degli
Stati membri della Comunita'  economica  europea  che  stabilisce  le
procedure  operative  del  Sistema  monetario  europeo  (in  appresso
definito "Accordo SME") e il meccanismo di sostegno monetario a breve
termine previsto nell'accordo tra  le  Banche  centrali  degli  Stati
membri della Comunita' economica europea del 9 febbraio 1970  e  suc-
cessive modifiche; 
     - esercita le funzioni di cui all'articolo  11  del  regolamento
(CEE) del Consiglio n° 1969/88, del 24 giugno 1988, che istituisce un
meccanismo unico  di  sostegno  finanziario  a  medio  termine  delle
bilance dei pagamenti degli Stati membri. 
    6.2. L'IME puo' ricevere riserve monetarie dalle Banche  centrali
nazionali ed emettere ECU in cambio di queste attivita' allo scopo di
attuare l'accordo SME. Questi ECU possono  essere  usati  dall'IME  e
dalle Banche  centrali  nazionali  come  mezzo  di  pagamento  e  per
operazioni tra queste ultime e il primo. L'IME prende  le  necessarie
misure amministrative per l'attuazione del presente paragrafo. 
    6.3. L'IME puo' concedere  alle  autorita'  monetarie  dei  paesi
terzi e alle istituzioni monetarie internazionali lo status di "Altri
detentori" di ECU e fissa i termini e le condizioni secondo cui  tali
ECU  possono  essere  acquistati,  detenuti  o  usati  dagli   "Altri
detentori". 
    6.4. L'IME ha il diritto di detenere e gestire riserve in  valuta
come agente per le Banche centrali  nazionali  e  a  richiesta  delle
medesime. I profitti e le perdite inerenti a dette  riserve  spettano
alla  banca  centrale  nazionale  depositante.  L'IME  svolge  questa
funzione sulla base di contratti bilaterali, conformemente alle norme
stabilite in una decisione dell'IME. Tali norme garantiscono  che  le
operazioni effettuate con dette riserve  non  interferiscano  con  la
politica  monetaria  e  la  politica  del  cambio  della   competente
autorita' monetaria di uno Stato membro  e  siano  coerenti  con  gli
obiettivi dell'IME e con il corretto funzionamento del meccanismo  di
cambio dello SME.