(Protocollo-art. 9)
                             ARTICOLO 9 
                           Amministrazione 
    9.1. Conformemente all'articolo 109 F, paragrafo 1  del  presente
trattato, l'IME e' diretto e gestito dal Consiglio dell'IME. 
    9.2.  Il  Consiglio  dell'IME  comprende  il   Presidente   e   i
Governatori delle Banche centrali nazionali, uno dei  quali  esercita
la carica di Vicepresidente. Un Governatore che sia impossibilitato a
partecipare ad una riunione puo' nominare un altro rappresentante del
suo istituto. 
    9.3. Il Presidente e' nominato, di  comune  accordo  dai  Governi
degli Stati membri, a livello di Capi  di  Stato  o  di  Governo,  su
raccomandazione, secondo i casi, del Comitato dei Governatori  o  del
Consiglio dell'IME e previa consultazione del  Parlamento  europeo  e
del  Consiglio.  Il  Presidente  e'  prescelto  tra  le  persone   di
riconosciuta  levatura  ed  esperienza  professionale   nel   settore
monetario o bancario. Soltanto i cittadini degli Stati membri possono
ricoprire la carica di Presidente  dell'IME.  Il  Consiglio  dell'IME
nomina il Vicepresidente. Il  Presidente  e  il  Vicepresidente  sono
nominati per un periodo di tre anni. 
    9.4. Il Presidente svolge i suoi compiti a tempo pieno. Egli  non
puo' impegnarsi in altre occupazioni, retribuite o no, a meno che  il
Consiglio dell'IME non conceda eccezionalmente una deroga. 
    9.5. Il Presidente: 
    - prepara e presiede le riunioni del Consiglio dell'IME; 
    - fatto salvo l'articolo 22,  presenta  all'esterno  le  opinioni
dell'IME; 
    - e' responsabile della gestione quotidiana dell'IME. 
   In assenza del Presidente, i  suoi  compiti  sono  esercitati  dal
Vicepresidente. 
    9.6. Le condizioni e le modalita' di impiego del  presidente,  in
particolare il trattamento economico, pensionistico  e  previdenziale
sono oggetto di contratti posti in essere con l'IME  e  sono  fissati
dal Consiglio dell'IME su proposta di un Comitato che  comprende  tre
membri nominati dal Comitato dei Governatori, o secondo i  casi,  dal
Consiglio dell'IME e tre membri nominati dal Consiglio. Il Presidente
non ha diritto di voto sulle materie di cui al presente paragrafo. 
    9.7. Qualora il Presidente  non  risponda  piu'  alle  condizioni
necessarie all'esercizio delle sue  funzioni  o  abbia  commesso  una
colpa grave puo'  essere  dichiarato  dimissionario  dalla  Corte  di
giustizia, su istanza del Consiglio dell'IME. 
    9.8. Il regolamento interno dell'IME e'  adottato  dal  Consiglio
dell'IME.