ARTICOLO 9 Amministrazione 9.1. Conformemente all'articolo 109 F, paragrafo 1 del presente trattato, l'IME e' diretto e gestito dal Consiglio dell'IME. 9.2. Il Consiglio dell'IME comprende il Presidente e i Governatori delle Banche centrali nazionali, uno dei quali esercita la carica di Vicepresidente. Un Governatore che sia impossibilitato a partecipare ad una riunione puo' nominare un altro rappresentante del suo istituto. 9.3. Il Presidente e' nominato, di comune accordo dai Governi degli Stati membri, a livello di Capi di Stato o di Governo, su raccomandazione, secondo i casi, del Comitato dei Governatori o del Consiglio dell'IME e previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio. Il Presidente e' prescelto tra le persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario. Soltanto i cittadini degli Stati membri possono ricoprire la carica di Presidente dell'IME. Il Consiglio dell'IME nomina il Vicepresidente. Il Presidente e il Vicepresidente sono nominati per un periodo di tre anni. 9.4. Il Presidente svolge i suoi compiti a tempo pieno. Egli non puo' impegnarsi in altre occupazioni, retribuite o no, a meno che il Consiglio dell'IME non conceda eccezionalmente una deroga. 9.5. Il Presidente: - prepara e presiede le riunioni del Consiglio dell'IME; - fatto salvo l'articolo 22, presenta all'esterno le opinioni dell'IME; - e' responsabile della gestione quotidiana dell'IME. In assenza del Presidente, i suoi compiti sono esercitati dal Vicepresidente. 9.6. Le condizioni e le modalita' di impiego del presidente, in particolare il trattamento economico, pensionistico e previdenziale sono oggetto di contratti posti in essere con l'IME e sono fissati dal Consiglio dell'IME su proposta di un Comitato che comprende tre membri nominati dal Comitato dei Governatori, o secondo i casi, dal Consiglio dell'IME e tre membri nominati dal Consiglio. Il Presidente non ha diritto di voto sulle materie di cui al presente paragrafo. 9.7. Qualora il Presidente non risponda piu' alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave puo' essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su istanza del Consiglio dell'IME. 9.8. Il regolamento interno dell'IME e' adottato dal Consiglio dell'IME.