PROTOCOLLO SULLA PROCEDURA PER I DISAVANZI ECCESSIVI LE ALTE PARTI CONTRAENTI, DESIDERANDO precisare le modalita' della procedura per i disavanzi eccessivi di cui all'articolo 104 C del trattato che istituisce la Comunita' europea, HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che istituisce la Comunita' europea: ARTICOLO 1 I valori di riferimento di cui all'articolo 104 C, paragrafo 2, del trattato sono: - il 3% per il rapporto fra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato; - il 60% per il rapporto fra il debito pubblico e il prodotto interno loro ai prezzi di mercato.