(Protocollo-art. 1)
                             PROTOCOLLO 
              SULLA PROCEDURA PER I DISAVANZI ECCESSIVI 
LE ALTE PARTI CONTRAENTI, 
DESIDERANDO precisare le modalita' della procedura  per  i  disavanzi
eccessivi di cui all'articolo 104 C del trattato che istituisce la 
Comunita' europea, 
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al 
trattato che istituisce la Comunita' europea: 
                             ARTICOLO 1 
   I valori di riferimento di cui all'articolo 104  C,  paragrafo  2,
del trattato sono: 
    - il 3% per il rapporto fra il  disavanzo  pubblico,  previsto  o
effettivo, e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato; 
    - il 60% per il rapporto fra il debito  pubblico  e  il  prodotto
interno loro ai prezzi di mercato.