ARTICOLO 2 Nell'articolo 104 C del trattato e nel presente protocollo: - per pubblico, si intende la pubblica amministrazione, vale a dire l'amministrazione statale, regionale o locale e i fondi di previdenza sociale, ad esclusione delle operazioni commerciali, quali definiti nel Sistema europeo di conti economici integrati; - per disavanzo, si intende l'indebitamento netto quale definito nel Sistema europeo di conti economici integrati; - per investimento, si intende la formazione lorda di capitale fisso, quale definita nel Sistema europeo di conti economici integrati; - per debito, si intende il debito lordo al valore nominale in essere alla fine dell'esercizio e consolidato tra e nei settori della pubblica amministrazione quale definita nel primo trattino.