(Protocollo-art. 2)
                             ARTICOLO 2 
   Nell'articolo 104 C del trattato e nel presente protocollo: 
    - per pubblico, si intende la pubblica  amministrazione,  vale  a
dire l'amministrazione statale, regionale  o  locale  e  i  fondi  di
previdenza sociale, ad esclusione delle operazioni commerciali, quali
definiti nel Sistema europeo di conti economici integrati; 
    - per disavanzo, si intende l'indebitamento netto quale  definito
nel Sistema europeo di conti economici integrati; 
    - per investimento, si intende la formazione  lorda  di  capitale
fisso,  quale  definita  nel  Sistema  europeo  di  conti   economici
integrati; 
    - per debito, si intende il debito lordo al  valore  nominale  in
essere alla fine dell'esercizio e consolidato tra e nei settori della
pubblica amministrazione quale definita nel primo trattino.