(Protocollo-art. 2)
                             ARTICOLO 2 
   Il criterio relativo alla situazione di bilancio pubblico  di  cui
all'articolo 109 J,  paragrafo  1,  secondo  trattino  del  trattato,
significa che, al momento dell'esame, lo Stato membro non e'  oggetto
di una decisione del Consiglio di cui all'articolo 104 C, paragrafo 6
del trattato, circa l'esistenza di un disavanzo eccessivo.