(Protocollo-art. 3)
                             ARTICOLO 3 
   Il criterio relativo alla partecipazione al Meccanismo  di  cambio
del Sistema monetario europeo di cui all'articolo 109 J, paragrafo 1,
terzo trattino, del  trattato,  significa  che  lo  Stato  membro  ha
rispettato i normali margini di fluttuazione stabiliti dal Meccanismo
di cambio del Sistema monetario  europeo  senza  gravi  tensioni  per
almeno due anni prima dell'esame. In particolare, e,  per  lo  stesso
periodo, non deve aver svalutato di propria iniziativa  il  tasso  di
cambio centrale bilaterale  della  sua  moneta  nei  confronti  della
moneta di nessun altro Stato membro.