(Protocollo-art. 4)
                             ARTICOLO 4 
   Il criterio relativo alla convergenza dei tassi d'interesse di cui
all'articolo  109  J,  paragrafo  1,  quarto  trattino  del  presente
trattato, significa che il tasso d'interesse nominale a lungo termine
di uno Stato membro osservato in media nell'arco  di  un  anno  prima
dell'esame non ha ecceduto di oltre 2 punti  percentuali  quello  dei
tre Stati  membri,  al  massimo,  che  hanno  conseguito  i  migliori
risultati in termini di stabilita' dei prezzi. I tassi  di  interesse
si misurano sulla base delle  obbligazioni  a  lungo  termine  emesse
dallo Stato o sulla base di  titoli  analoghi,  tenendo  conto  delle
differenze nelle definizioni nazionali.