(Allegato)
                              ALLEGATO 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 9 
   SETTEMBRE 1992, N. 372. 
  L'articolo 2 e' soppresso. 
  All'articolo  3,  al  comma  1,  lettera   b),   al   terzo   comma
dell'articolo 26 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre  1973,  n.  600,  il  quarto  ed  il  quinto  periodo  sono
sostituiti dai seguenti: "Quando i soggetti indicati nel primo  comma
dell'articolo  23  comunque  intervengono,  anche  in   qualita'   di
acquirenti, nelle cessioni di obbligazioni e titoli  similari  emessi
da soggetti non residenti effettuate da soggetti residenti diversi da
quelli che subiscono la ritenuta alla fonte a titolo di  acconto,  la
ritenuta deve essere operata sugli interessi, premi ed  altri  frutti
riconosciuti al venditore nel corrispettivo, sia  in  modo  esplicito
che implicito, e  di  cio'  deve  contestualmente  essere  rilasciata
apposita certificazione all'interessato. Il venditore o il possessore
del titolo devono rendere noti gli interessi, premi ed  altri  frutti
maturati durante il periodo di possesso". 
 All'articolo 4, al comma 1: 
   l'alinea e' sostituito dal seguente: 
 "1. Nell'articolo  10-  ter  della  legge  23  marzo  1983,  n.  77,
introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo 25 gennaio  1992,
n. 83, i commi 2, 3 e 5 sono sostituiti dai seguenti:"; 
  e' premesso il seguente capoverso: 
  "2. Agli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di
diritto estero gia' autorizzati al collocamento nel territorio  dello
Stato prima dell'entrata in vigore della presente legge  continua  ad
applicarsi il trattamento previsto dall'articolo 11- bis del decreto-
legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla
legge  25  novembre  1983,  n.  649.  Ai  proventi  derivanti   dalla
partecipazione a tali organismi non si applica la ritenuta di cui  al
comma 1 del presente articolo."; 
  al  capoverso  3  sono  soppresse   le   parole:   "delle   persone
giuridiche". 
 L'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 7. - 1. L'imposta  sostitutiva  di  cui  all'articolo  1  del
decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, e le imposte sui redditi  relative
alle plusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettera c-bis), del
testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni, non sono dovute per le plusvalenze realizzate mediante
cessione a titolo oneroso di valori  mobiliari  quotati  nei  mercati
regolamentati italiani a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto e fino alla  data  di
entrata in vigore dei decreti legislativi previsti  dall'articolo  18
della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni. 
  2. Per le plusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettera  c),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni, continua ad applicarsi la disciplina recata dal citato
decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 25 marzo 1991, n. 102". 
 Dopo l'articolo 7, e' inserito il seguente: 
  "Art. 7- bis - 1. All'articolo 14 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: 
 '6-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti non  spetta,
limitatamente agli utili, la cui distribuzione  e'  stata  deliberata
anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che  acquistano  dai
fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n.  77,
e successive  modificazioni,  o  dalle  societa'  di  investimento  a
capitale variabile (SICAV), di cui al decreto legislativo 25  gennaio
1992, n. 84, azioni o quote di partecipazione nelle societa'  o  enti
indicati alle lettere a) e  b)  del  comma  1  dell'articolo  87  del
presente testo unico.'; 
    b) dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: 
  '7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano  per
gli utili percepiti dall'usufruttuario allorche' la costituzione o la
cessione del diritto di usufrutto  sono  state  poste  in  essere  da
soggetti non residenti, privi  nel  territorio  dello  Stato  di  una
stabile organizzazione'".