Art. 106 
   (Commissioni per gli accertamenti psicofisici ed attitudinali) 
1. I candidati ai concorsi per allievo agente e allievo ispettore del
Corpo di polizia penitenziaria, prima degli  esami  scritti  previsti
dai rispettivi bandi sono sottoposti a visita psicofisica ed a  prove
attitudinali. 
2. Coloro che risultino idonei al servizio nel Corpo sono chiamati  a
sostenere le prove scritte. 
3. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da  una  commissione
composta da un primo dirigente medico, che la presiede, e da  quattro
medici  incaricati  del   servizio   sanitario   dell'Amministrazione
penitenziaria ovvero individuabili secondo le  modalita'  di  cui  al
comma 2 dell'articolo 121. 
4. Superata la visita psico-fisica, i candidati sono sottoposti  alle
prove attitudinali da una  commissione  composta  da  un  funzionario
dirigente dell'Amministrazione penitenziaria che la presiede, da  due
funzionari di qualifica non  inferiore  alla  VIII  in  possesso  del
titolo di selettore e da due  psicologi  o  medici  specializzati  in
psicologia, individuati ai sensi del secondo comma dell'articolo  120
del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431  e
successive modificazioni. 
5. Qualora il numero dei  candidati  superi  il  numero  delle  mille
unita', le commissioni di cui al presente articolo possono essere in-
tegrate di un numero di componenti tali da permettere, unico restando
il presidente, la suddivisione in sottocommissioni. 
6. Le funzioni di segretario delle predette commissioni  sono  svolte
da un funzionario dell'Amministrazione  penitenziaria  con  qualifica
non inferiore alla VIII.