Art. 107 
              (Accertamento dei requisiti psico-fisici) 
 
  1.  Ai  fini  dell'accertamento  dei  requisiti   psico-fisici   il
candidato  e'  sottoposto  ad  esame  clinico  generale  ed  a  prove
strumentali e di laboratorio. 
  2. Per gli accertamenti psico-fisici di natura specialistica  e  le
prove strumentali e di laboratorio il Ministero di grazia e giustizia
e'  autorizzato  ad  avvalersi  di  personale  qualificato,  mediante
contratto di diritto privato corrispondendo ad esso  la  retribuzione
che sara' stabilita con decreto del Ministro di grazia  e  giustizia,
di concerto con il Ministro del tesoro, e che non  puo'  superare  la
retribuzione    spettante    al    personale    di     pari     grado
dell'Amministrazione statale. 
  3. Avverso al giudizio di non idoneita', il candidato puo' proporre
ricorso, nel termine di trenta giorni dalla data della notifica. 
  4. Il nuovo accertamento e' effettuato da una commissione medica di
seconda istanza presieduta da un dirigente medico superiore e da  due
dirigenti medici. 
  5. Il giudizio di idoneita'  o  di  non  idoneita'  espresso  dalla
commissione medica di seconda istanza e' definitivo  e  comporta,  in
caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso che  viene  disposta
con decreto motivato dal Ministro di grazia e giustizia.