Art. 108 
              (Accertamento dei requisiti attitudinali) 
 
  1.  Ai  fini   dell'accertamento   del   possesso   dei   requisiti
attitudinali,  al  candidato  e'  proposta,  dalla  commissione   dei
selettori, una serie di domande  a  risposta  sintetica  o  a  scelta
multipla, collettive ed individuali, integrata da un colloquio. 
  2. Le domande  a  risposta  sintetica  o  a  scelta  multipla  sono
predisposte avuto riguardo alle funzioni ed  ai  compiti  propri  dei
ruoli e delle qualifiche  cui  il  candidato  stesso  aspira  e  sono
approvati, di volta in volta, con decreto del Ministro  di  grazia  e
giustizia, su proposta del  direttore  generale  dell'Amministrazione
penitenziaria. 
  3. Avverso al giudizio di non idoneita', il candidato puo' proporre
ricorso, nel termine di trenta giorni dalla data della notifica. 
  4. Il nuovo accertamento e' effettuato da una commissione medica di
seconda istanza presieduta da un dirigente medico superiore e da  due
primi dirigenti. 
  5. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita', riportato  in  sede
di accertamento delle  qualita'  attitudinali  dalla  commissione  di
seconda istanza, e' definitivo e comporta, in caso di non  idoneita',
l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del
Ministro di grazia e giustizia. 
  6. Le domande a risposta sintetica o a scelta multipla  di  cui  al
comma 2 sono aggiornate  sulla  base  di  contatti  e  relazioni  con
istituti specializzati pubblici universitari, per seguire i progressi
della psicologia applicata, in campo nazionale ed internazionale.