Art. 108 (Accertamento dei requisiti attitudinali) 1. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti attitudinali, al candidato e' proposta, dalla commissione dei selettori, una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, collettive ed individuali, integrata da un colloquio. 2. Le domande a risposta sintetica o a scelta multipla sono predisposte avuto riguardo alle funzioni ed ai compiti propri dei ruoli e delle qualifiche cui il candidato stesso aspira e sono approvati, di volta in volta, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su proposta del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria. 3. Avverso al giudizio di non idoneita', il candidato puo' proporre ricorso, nel termine di trenta giorni dalla data della notifica. 4. Il nuovo accertamento e' effettuato da una commissione medica di seconda istanza presieduta da un dirigente medico superiore e da due primi dirigenti. 5. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita', riportato in sede di accertamento delle qualita' attitudinali dalla commissione di seconda istanza, e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del Ministro di grazia e giustizia. 6. Le domande a risposta sintetica o a scelta multipla di cui al comma 2 sono aggiornate sulla base di contatti e relazioni con istituti specializzati pubblici universitari, per seguire i progressi della psicologia applicata, in campo nazionale ed internazionale.