Art. 111
                          (Prove di esame)
1. L'esame consiste in una prova scritta ed un colloquio.
2. La prova scritta concerne la trattazione di un argomento attinente
ai servizi penitenziari.
3. La prova scritta si intende superata se il candidato ha  riportato
una votazione di almeno sei decimi.
4. Il colloquio verte sui seguenti argomenti:
     a) elementi di diritto penale e di procedura penale;
     b) legislazione in materia penitenziaria;
     c) ordinamento dell'Amministrazione penitenziaria.
5.  Il colloquio si intende superato se il candidato ha riportato una
votazione di almeno sei decimi.