Art. 113 (Graduatoria del concorso) 1. Ultimate le prove di esame, la Commissione esaminatrice forma, sulla base dei punteggi attribuiti a ciascun candidato, la graduatoria di merito. A parita' di voto ha la precedenza il concorrente con qualifica piu' elevata ed a parita' di qualifica il piu' anziano in ruolo. 2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, riconosciuta la regolarita' del procedimento, viene approvata la graduatoria di merito. 3. Coloro che hanno superato gli esami sono ammessi a frequentare il corso di formazione tecnico-professionale di cui all'articolo 17 del presente decreto. 4. Lo svolgimento del corso, i piani di studio e le modalita' dell'esame sono stabiliti con le procedure di cui al comma 6 dell'articolo 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395. 5. La mancata presentazione, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine assegnati per la frequenza del corso di cui al comma 4 comporta l'esclusione dal corso.
Nota all'art. 113, comma 4: - Per il testo dell'art. 16, comma 6, della legge n. 395/1990 si veda la nota all'art. 4.