Art. 113
                     (Graduatoria del concorso)
1. Ultimate le prove di esame,  la  Commissione  esaminatrice  forma,
sulla   base   dei   punteggi  attribuiti  a  ciascun  candidato,  la
graduatoria di  merito.  A  parita'  di  voto  ha  la  precedenza  il
concorrente  con  qualifica piu' elevata ed a parita' di qualifica il
piu' anziano in ruolo.
2. Con decreto del Ministro di grazia e  giustizia,  riconosciuta  la
regolarita'  del  procedimento,  viene  approvata  la  graduatoria di
merito.
3. Coloro che hanno superato gli esami sono ammessi a frequentare  il
corso  di formazione tecnico-professionale di cui all'articolo 17 del
presente decreto.
4. Lo svolgimento del  corso,  i  piani  di  studio  e  le  modalita'
dell'esame  sono  stabiliti  con  le  procedure  di  cui  al  comma 6
dell'articolo 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.
5. La mancata presentazione, senza giustificato motivo, nella sede  e
nel  termine  assegnati  per la frequenza del corso di cui al comma 4
comporta l'esclusione dal corso.
 
          Nota all'art. 113, comma 4:
             - Per il testo dell'art. 16, comma  6,  della  legge  n.
          395/1990 si veda la nota all'art. 4.