Art. 117
                             (Colloquio)
1. Il candidato e' ammesso al colloquio quando il  punteggio  di  cui
all'articolo  116,  rapportato in decimi, non risulti inferiore a tre
decimi.
2. Ai candidati ammessi al colloquio  e'  data  comunicazione  almeno
venti  giorni  prima del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno
sostenere la prova d'esame.
3. Per lo svolgimento della  prova  si  applicano  le  norme  di  cui
all'articolo 94.
4.  Il  colloquio  verte  su  nozioni  di diritto penale e di diritto
processuale penale, sui metodi e sulla organizzazione del trattamento
penitenziario e sull'ordinamento dell'Amministrazione penitenziaria.
5. Il colloquio si intende superato  se  il  candidato  consegue  una
votazione non inferiore a sei decimi.