Art. 117 (Colloquio) 1. Il candidato e' ammesso al colloquio quando il punteggio di cui all'articolo 116, rapportato in decimi, non risulti inferiore a tre decimi. 2. Ai candidati ammessi al colloquio e' data comunicazione almeno venti giorni prima del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere la prova d'esame. 3. Per lo svolgimento della prova si applicano le norme di cui all'articolo 94. 4. Il colloquio verte su nozioni di diritto penale e di diritto processuale penale, sui metodi e sulla organizzazione del trattamento penitenziario e sull'ordinamento dell'Amministrazione penitenziaria. 5. Il colloquio si intende superato se il candidato consegue una votazione non inferiore a sei decimi.