Art. 12 
                      (Corso di aggiornamento) 
 
  1. Al corso di cui  al  comma  2  dell'articolo  4  e'  ammesso,  a
domanda, il personale che riveste la qualifica di assistente capo con
almeno un anno di anzianita' nella qualifica. 
  2. Il corso di aggiornamento e' di durata non  inferiore  a  trenta
giorni, da espletarsi, di regola annualmente,  secondo  modalita'  di
attuazione e programmi stabiliti  con  determinazione  del  direttore
generale dell'Amministrazione penitenziaria. 
  3. La data in cui  e'  attribuita  la  qualifica  di  ufficiale  di
polizia giudiziaria e' quella del 1 gennaio  dell'anno  successivo  a
quello in cui si  e'  concluso  il  corso.  Dalla  medesima  data  al
personale che supera il corso di  cui  al  comma  2  dell'articolo  4
spetta un aumento stipendiale nella misura pari  al  2,50  per  cento
dello stipendio tabellare iniziale  di  livello.  Tale  beneficio  e'
riassorbito in caso di promozione alle  qualifiche  superiori  e  non
costituisce presupposto per l'applicazione del comma 5  dell'articolo
140 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 
  4. Nel periodo di servizio di cui al presente  articolo  non  vanno
computati gli anni per i quali gli interessati sono  stati  giudicati
non idonei  all'avanzamento,  nonche'  i  periodi  di  detrazione  di
anzianita' subiti per effetto di condanne penali o di sospensioni dal
servizio per motivi disciplinari. 
 
          Nota all'art. 12, comma 3:
             - Il testo del comma 5  dell'art.  140  della  legge  n.
          312/1980    (Nuovo   assetto   retributivo-funzionale   del
          personale civile e militare dello Stato) e' il seguente:
             "5. Nel caso in cui in uno stesso livello siano previsti
          militari di diversi gradi, ai militari di grado superiore a
          quello minimo  della  stessa  carriera  ivi  indicati  sono
          altresi'  attribuiti gli scatti aggiuntivi di cui al quinto
          comma del precedente art. 138,  restando  fermo  che  detti
          scatti   aggiuntivi  non  comportano  comunque  aumenti  di
          anzianita' nel livello ai fini della ulteriore progressione
          economica.
             Ai militari immessi in servizio a partire dal 1 gennaio
          1978 e' in ogni caso attribuito  un  trattamento  economico
          non  superiore  a  quello  goduto  dai  pari  grado  che li
          precedono in ruolo o dai gradi superiori  aventi  uguale  o
          maggiore   anzianita'   di   servizio   militare   comunque
          prestato".