Art. 12 (Corso di aggiornamento) 1. Al corso di cui al comma 2 dell'articolo 4 e' ammesso, a domanda, il personale che riveste la qualifica di assistente capo con almeno un anno di anzianita' nella qualifica. 2. Il corso di aggiornamento e' di durata non inferiore a trenta giorni, da espletarsi, di regola annualmente, secondo modalita' di attuazione e programmi stabiliti con determinazione del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria. 3. La data in cui e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e' quella del 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si e' concluso il corso. Dalla medesima data al personale che supera il corso di cui al comma 2 dell'articolo 4 spetta un aumento stipendiale nella misura pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello. Tale beneficio e' riassorbito in caso di promozione alle qualifiche superiori e non costituisce presupposto per l'applicazione del comma 5 dell'articolo 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 4. Nel periodo di servizio di cui al presente articolo non vanno computati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonche' i periodi di detrazione di anzianita' subiti per effetto di condanne penali o di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari.
Nota all'art. 12, comma 3: - Il testo del comma 5 dell'art. 140 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) e' il seguente: "5. Nel caso in cui in uno stesso livello siano previsti militari di diversi gradi, ai militari di grado superiore a quello minimo della stessa carriera ivi indicati sono altresi' attribuiti gli scatti aggiuntivi di cui al quinto comma del precedente art. 138, restando fermo che detti scatti aggiuntivi non comportano comunque aumenti di anzianita' nel livello ai fini della ulteriore progressione economica. Ai militari immessi in servizio a partire dal 1 gennaio 1978 e' in ogni caso attribuito un trattamento economico non superiore a quello goduto dai pari grado che li precedono in ruolo o dai gradi superiori aventi uguale o maggiore anzianita' di servizio militare comunque prestato".