Art. 129 (Accertamento dell'idoneita' psico-fisica per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria) 1. Nel corso del rapporto d'impiego, l'idoneita' o la non idoneita' psico-fisica al servizio nel ruolo di appartenenza e' accertata ai sensi dell'articolo 56. 2. Il giudizio di cui al comma 1, oltre che ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, e nell'articolo 75, puo' essere chiesto dall'Amministrazione in occasione di istanze presentate dal personale per congedo straordinario, aspettativa per motivi di sa- lute, riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di infermita', concessioni di equo indennizzo, ai fini della dispenza dal servizio per motivi di salute, oppure in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio.
Nota all'art. 129, comma 2: - Per l'argomento del D.P.R. n. 738/1981 si vedano le note all'art. 75.