Art. 129
   (Accertamento dell'idoneita' psico-fisica per gli appartenenti
                 al Corpo di polizia penitenziaria)
1. Nel corso del rapporto d'impiego, l'idoneita' o la  non  idoneita'
psico-fisica  al  servizio  nel ruolo di appartenenza e' accertata ai
sensi dell'articolo 56.
2. Il giudizio di cui al comma 1, oltre che ai fini dell'applicazione
delle  disposizioni  contenute  nel  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  25  ottobre 1981, n. 738, e nell'articolo 75, puo' essere
chiesto dall'Amministrazione in occasione di istanze  presentate  dal
personale  per  congedo  straordinario, aspettativa per motivi di sa-
lute,  riconoscimento  di  dipendenza  da  causa   di   servizio   di
infermita',  concessioni  di  equo indennizzo, ai fini della dispenza
dal servizio per motivi di salute, oppure in relazione  a  specifiche
circostanze rilevate d'ufficio.
 
             Nota all'art. 129, comma 2:
             -  Per  l'argomento  del D.P.R. n. 738/1981 si vedano le
          note all'art. 75.