Art. 15 
  (Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti) 
 
  1. Agli appartenenti al ruolo dei sovritendenti sono attribuite  le
qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di  polizia
giudiziaria. 
  2. Al predetto personale sono attribuite funzioni rientranti  nello
stesso ambito di quelle previste dall'articolo 4,  ma  implicanti  un
maggiore   livello   di   responsabilita',   nonche'   funzioni    di
coordinamento di unita' operative a cui  detto  personale  impartisce
disposizioni delle quali controlla l'esecuzione e di cui risponde. 
  3. Il personale  delle  qualifiche  di  vice  sovrintendente  e  di
sovrintendente svolge mansioni esecutive,  richiedenti  una  adeguata
preparazione professionale e  con  il  margine  di  iniziativa  e  di
discrezionalita' inerente  alle  qualifiche  di  agente  di  pubblica
sicurezza  e  di  ufficiale  di  polizia  giudiziaria;  al   suddetto
personale puo' essere, altresI', affidato il comando di  piu'  agenti
in servizio operativo o di piccole unita' operative; collabora con  i
propri superiori gerarchici e puo' sostituirli in caso di  temporanea
assenza o impedimento, o per esigenze di servizio. 
  4.  Al  personale  della  qualifica  di  sovrintendente  capo  sono
attribuite  mansioni   richiedenti   una   particolare   preparazione
professionale e  il  comando  di  unita'  operative  presso  istituti
penitenziari o presso sezioni di istituti penitenziari  di  rilevante
dimensione. 
  5. Il personale del ruolo dei sovrintendenti, previo apposito corso
di  specializzazione  svolge,  in  relazione  alla   professionalita'
posseduta, anche compiti di addestramento del personale del Corpo  di
polizia penitenziaria.