Art. 17 (Modalita' del concorso e del corso di formazione) 1. Per le modalita' del concorso di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), e per lo svolgimento del successivo corso di formazione tecnico-professionale, di durata non inferiore a sei mesi, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395. 2. L'individuazione delle categorie, dei titoli di servizio ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse, nonche' la determinazione della prova di esame e delle modalita' di svolgimento di questa e la composizione della Commissione e quelle di svolgimento degli esami di fine corso sono fissati con decreto del Ministro di grazia e giustizia. 3. I vincitori del concorso di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), precedono nel ruolo i vincitori del concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma.
Nota all'art. 17, commi 1 e 3: - Per il testo dell'art. 16 della legge n. 395/1990, si veda la nota all'art. 4, comma 2.