Art. 17 
         (Modalita' del concorso e del corso di formazione) 
 
  1. Per le modalita' del concorso di cui all'articolo 16,  comma  1,
lettera a), e per lo svolgimento del successivo corso  di  formazione
tecnico-professionale,  di  durata  non  inferiore  a  sei  mesi,  si
osservano le disposizioni di  cui  all'articolo  16  della  legge  15
dicembre 1990, n. 395. 
  2. L'individuazione delle categorie, dei titoli di servizio  ed  il
punteggio massimo da  attribuire  a  ciascuna  di  esse,  nonche'  la
determinazione della prova di esame e delle modalita' di  svolgimento
di questa e la composizione della Commissione e quelle di svolgimento
degli esami di fine corso sono fissati con decreto  del  Ministro  di
grazia e giustizia. 
  3. I vincitori del  concorso  di  cui  all'articolo  16,  comma  1,
lettera a), precedono nel ruolo i vincitori del concorso di cui  alla
lettera b) del medesimo comma. 
 
          Nota all'art. 17, commi 1 e 3:
             - Per il testo dell'art. 16 della legge n. 395/1990,  si
          veda la nota all'art. 4, comma 2.