Art. 18 
                       (Dimissione dal corso) 
 
  1. E' dimesso dal corso il personale che: 
    a) dichiara di rinunciare al corso; 
    b) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso  per  piu'  di
trenta giorni, anche se non continuativi, e di quarantacinque giorni,
per infermita' riportata durante il corso; nell'ipotesi che essa  sia
stata contratta a causa delle esercitazioni pratiche, il personale e'
ammesso a  partecipare  di  diritto  al  primo  corso  successivo  al
riconoscimento della sua idoneita'  psico-fisica  e  sempre  che  nel
periodo  precedente  a  detto  corso  non  abbia  riportato  sanzioni
disciplinari piu' gravi della deplorazione. 
  2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre  i  trenta
giorni e' stata determinata da maternita', e' ammesso  a  partecipare
al primo corso successivo ai periodi di assenza dal  lavoro  previsti
dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 
  3. E' espulso dal corso il  personale  responsabile  di  infrazioni
punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. 
  4. I provvedimenti di dimissione e di  espulsione  dal  corso  sono
adottati con  decreto  del  direttore  generale  dell'Amministrazione
penitenziaria, su proposta del direttore della scuola.