Art. 18 (Dimissione dal corso) 1. E' dimesso dal corso il personale che: a) dichiara di rinunciare al corso; b) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso per piu' di trenta giorni, anche se non continuativi, e di quarantacinque giorni, per infermita' riportata durante il corso; nell'ipotesi che essa sia stata contratta a causa delle esercitazioni pratiche, il personale e' ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non abbia riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. 2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i trenta giorni e' stata determinata da maternita', e' ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 3. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. 4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, su proposta del direttore della scuola.