Art. 19 (Decorrenza della promozione) 1. La promozione alla qualifica di vice sovrintendente viene conferita secondo l'ordine di graduatoria del corso a decorrere dalla data di conclusione del corso stesso. 2. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso e nella stessa graduatoria si colloca, nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.