Art. 19 
                    (Decorrenza della promozione) 
 
  1. La  promozione  alla  qualifica  di  vice  sovrintendente  viene
conferita secondo l'ordine di graduatoria del corso a decorrere dalla
data di conclusione del corso stesso. 
  2.  Il  personale  ammesso  a  ripetere  il  corso  per  infermita'
contratta a causa delle esercitazioni pratiche viene promosso con  la
stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli  idonei
del corso dal quale e' stato dimesso e nella  stessa  graduatoria  si
colloca, nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a
compimento il predetto corso.