Art. 20 
                    (Promozione a sovrintendente) 
 
  1. La promozione alla qualifica di sovrintendente  si  consegue,  a
ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto  al  quale  sono
ammessi i vice sovrintendenti che alla data  dello  scrutinio  stesso
abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.