Art. 24 
       (Nomina ad allievo ispettore di polizia penitenziaria) 
 
  1. L'assunzione degli ispettori di  polizia  penitenziaria  avviene
mediante pubblico concorso al quale possono partecipare  i  cittadini
italiani in possesso dei seguenti requisiti: 
    a) godimento dei diritti civili e politici; 
    b) eta' non inferiore agli anni diciotto  e  non  superiore  agli
anni trentadue; 
    c) idoneita' fisica,  psichica  e  attitudinale  al  servizio  di
polizia penitenziaria; 
    d) titolo di studio di scuola media superiore o equivalente. 
  2. Al concorso sono altresi' ammessi a partecipare, per non piu' di
due volte e con riserva di  un  quarto  dei  posti  disponibili,  gli
appartenenti ai ruoli della polizia penitenziaria con almeno tre anni
di anzianita' di effettivo servizio alla data del bando che indice il
concorso, in possesso  dei  prescritti  requisiti  ad  eccezione  del
limite  di  eta'.  Se  i  posti  riservati  non  vengono  coperti  la
differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria. 
  3. A parita' di merito l'appartenenza  alla  polizia  penitenziaria
costituisce titolo di preferenza, fermi  restando  gli  altri  titoli
preferenziali previsti dalle norme vigenti. 
  4. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle
forze armate, dai corpi  militarmente  organizzati  o  destituiti  da
pubblici uffici, che hanno riportato condanne a  pena  detentiva  per
delitto non colposo o sono stati sottoposti a misure di prevenzione. 
  5. I vincitori dei consorsi sono nominati allievi ispettori.