Art. 24 (Nomina ad allievo ispettore di polizia penitenziaria) 1. L'assunzione degli ispettori di polizia penitenziaria avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici; b) eta' non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentadue; c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia penitenziaria; d) titolo di studio di scuola media superiore o equivalente. 2. Al concorso sono altresi' ammessi a partecipare, per non piu' di due volte e con riserva di un quarto dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli della polizia penitenziaria con almeno tre anni di anzianita' di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di eta'. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria. 3. A parita' di merito l'appartenenza alla polizia penitenziaria costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle norme vigenti. 4. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanne a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misure di prevenzione. 5. I vincitori dei consorsi sono nominati allievi ispettori.