Art. 25 
   (Corsi per la nomina a vice ispettore di polizia penitenziaria) 
1.  Ottenuta  la  nomina,  gli  allievi  vice  ispettori  di  polizia
penitenziaria frequentano, presso l'apposito istituto, un corso della
durata di diciotto mesi, preordinato  alla  loro  formazione  tecnico
professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di  polizia
giudiziaria, alla conoscenza dei metodi e  della  organizzazione  del
trattamento penitenziario e dei  servizi  di  sicurezza;  durante  il
corso  essi  sono  sottoposti  a  selezione  attitudinale  anche  per
l'accertamento della idoneita' a servizi che  richiedono  particolare
qualificazione. 
2. Gli allievi vice  ispettori,  che  abbiano  ottenuto  giudizio  di
idoneita' al servizio di  polizia  penitenziaria  quali  ispettori  e
superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso,
sono nominati vice ispettori in prova;  essi  prestano  giuramento  e
sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale. 
3. Gli allievi vice ispettori durante i primi dodici  mesi  di  corso
non possono essere impiegati in servizio  di  istituto;  nel  periodo
successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per
il servizio di  ispettore  e  per  un  periodo  complessivamente  non
superiore a due mesi. 
4. I vice ispettori in prova sono assegnati, sulla base dei risultati
della selezione attitudinale, al servizio di istituto,  per  compiere
un periodo di prova della durata di sei mesi.