Art. 26
   (Trattamento economico degli allievi e modalita' dei consorsi)
1. Il trattamento  economico  degli  allievi  dei  corsi  di  cui  al
presente   titolo   e'  determinato,  in  misura  proporzionale  alle
retribuzioni delle qualifiche iniziali cui danno accesso i rispettivi
corsi, con decreto del Ministro di grazia e  giustizia,  di  concerto
con il Ministro del tesoro.
2.  L'allievo  ammesso  a  frequentare  i  corsi  di  cui al comma 1,
appartenente ai ruoli del Corpo  di  polizia  penitenziaria  o  degli
altri  Corpi di polizia, durante il periodo di frequenza del corso e'
posto in aspettativa con il trattamento economico piu' favorevole.
3. Le modalita' dei concorsi,  la  composizione  e  la  nomina  delle
commissioni  esaminatrici  ed  i  criteri  per  l'accertamento  della
idoneita' fisica  e  psichica,  per  la  valutazione  delle  qualita'
attitudinali   e   del   livello  culturale  dei  candidati,  per  la
documentazione richiesta a questi ultimi, per  la  determinazione  di
eventuali  requisiti  per l'ammissione al concorso, sono stabiliti al
successivo titolo IV.