Art. 41
                       (Richiamo in servizio)
1.  Per  speciali  esigenze  di  servizio  del   Corpo   di   polizia
penitenziaria  e  nei  limiti  delle  vacanze  di  ciascun  ruolo, il
Ministro  di  grazia  e  giustizia  puo',  sentiti  gli  interessati,
richiamare  coloro  che  abbiano  prestato  servizio  nel ruolo degli
agenti degli assistenti e dei  sovrintendenti  che  non  siano  stati
collocati a riposo oltre il cinquantottesimo anno di eta'.
2.  Il  richiamo  in servizio e' disposto con decreto del Ministro di
grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.
3. Il richiamo ha la durata di un anno e puo' essere prorogato di  un
anno   qualora  perdurino  le  esigenze  di  servizio  e  continui  a
sussistere la vacanza in organico.
4. Il Ministro di grazia  e  giustizia  puo'  disporre,  con  decreto
motivato,  il  ricollocamento a riposo del personale richiamato anche
prima della scadenza annuale.
5. Il personale di cui al presente articolo  cessa,  comunque,  dalla
posizione di richiamo al compimento del sessantesimo anno di eta'.
6. Nei confronti del personale richiamato continuano ad applicarsi le
norme   relative   allo  stato  giuridico  vigente  per  i  ruoli  di
appartenenza.