Art. 45 
                       (Giudizio complessivo) 
 
1. L'organo competente ad esprimere il giudizio  complessivo  di  cui
agli articoli 46, 47, 48,  e  49,  puo',  con  adeguata  motivazione,
variare  in  piu'  o  in  meno,  nei  limiti  indicati  al  comma   6
dell'articolo  44,  i  punteggi  relativi  ai  singoli  elementi   di
giudizio. 
2. Ha altresi' facolta' di attribuire complessivamente due  punti  al
personale che abbia  riportato  il  punteggio  massimo  previsto  per
ciascun elemento. 
3. L'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, prima di apporre
la firma sul modulo con  il  quale  gli  e'  comunicato  il  giudizio
complessivo, prende visione del rapporto informativo. 
4. Entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione  puo'  ricorrere  alle
commissioni per il personale del Corpo di polizia  penitenziaria,  di
cui all'articolo 50, con facolta' di inoltrare il  ricorso  in  piego
chiuso.