Art. 45 (Giudizio complessivo) 1. L'organo competente ad esprimere il giudizio complessivo di cui agli articoli 46, 47, 48, e 49, puo', con adeguata motivazione, variare in piu' o in meno, nei limiti indicati al comma 6 dell'articolo 44, i punteggi relativi ai singoli elementi di giudizio. 2. Ha altresi' facolta' di attribuire complessivamente due punti al personale che abbia riportato il punteggio massimo previsto per ciascun elemento. 3. L'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, prima di apporre la firma sul modulo con il quale gli e' comunicato il giudizio complessivo, prende visione del rapporto informativo. 4. Entro trenta giorni dalla comunicazione puo' ricorrere alle commissioni per il personale del Corpo di polizia penitenziaria, di cui all'articolo 50, con facolta' di inoltrare il ricorso in piego chiuso.