Art. 48 (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso gli istituti penitenziari) 1. Il rapporto informativo, per il personale del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso gli istituti penitenziari, e' compilato: a) per il personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti, dal direttore dell'istituto. Il giudizio complessivo e' espresso dal provveditore regionale; b) per il personale dei ruoli degli assistenti e degli agenti, dal funzionario o dall'ispettore o dal sovrintendente dal quale direttamente dipende; il giudizio complessivo e' espresso dal direttore dell'istituto.