Art. 48 
(Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per  il
       personale in servizio presso gli istituti penitenziari) 
1. Il rapporto informativo, per il personale  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria, in  servizio  presso  gli  istituti  penitenziari,  e'
compilato: 
a) per il personale dei ruoli degli ispettori e  dei  sovrintendenti,
dal direttore dell'istituto. Il giudizio complessivo e' espresso  dal
provveditore regionale; 
b) per il personale dei ruoli degli assistenti e  degli  agenti,  dal
funzionario  o  dall'ispettore  o  dal   sovrintendente   dal   quale
direttamente  dipende;  il  giudizio  complessivo  e'  espresso   dal
direttore dell'istituto.