Art. 49
               (Rapporto informativo per il personale
               in posizione di comando o fuori ruolo)
1.  Per  il  personale  del  Corpo  di  polizia  penitenziaria  nella
posizione  di  comando  o  fuori  ruolo, si applica l'articolo 53 del
testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n.  3,  per  quanto
compatibile.
 
          Nota all'art. 49, comma 1:
             -  Il  testo  dell'art.  53  del  D.P.R.  n. 3/1957 (per
          l'argomento di tale D.P.R. si vedano le note  all'art.  32,
          comma 1) e' il seguente:
             "Art.  53  (Impossibilita'  di compilazione del rapporto
          informativo.  Compilazione del rapporto  per  il  personale
          comandato  e  fuori ruolo).   - Qualora per uno o piu' anni
          non  sia  stata  possibile  la  compilazione  del  rapporto
          informativo  da  parte degli organi competenti, il giudizio
          complessivo e' formulato dal Consiglio di  amministrazione,
          valutati gli elementi in possesso dell'amministrazione.
             Il  rapporto informativo relativo all'impiegato che alla
          fine dell'anno si trova  in  servizio  nella  posizione  di
          comandato  o fuori ruolo presso altra amministrazione dello
          Stato e' compilato dagli organi di questa.
             Nel caso  che  il  servizio  prestato  nelle  suindicate
          posizioni     sia    di    durata    inferiore    all'anno,
          l'amministrazione anzidetta provvede alla compilazione  del
          rapporto  sulla  base  anche  degli  elementi  di  giudizio
          forniti  dall'amministrazione  presso  cui  l'impiegato  ha
          prestato servizio nel precedente periodo dell'anno.
             Per  l'impiegato  in servizio presso amministrazioni di-
          verse  da  quelle  statali,  il  rapporto  informativo   e'
          compilato   dall'amministrazione  di  appartenenza  tenendo
          conto   anche   degli   elementi   di   giudizio    forniti
          dall'amministrazione    presso   cui   l'impiegato   presta
          servizio.
             In tutte le ipotesi previste nei precedenti commi  resta
          ferma  la  competenza  dell'amministrazione  cui appartiene
          l'impiegato ad esprimere il giudizio complessivo".