Art. 50 
  (Commissioni per il personale del Corpo di polizia penitenziaria) 
 
  1. Sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione
di carriera del personale di cui al presente decreto esprimono parere
spcifiche commissioni, rispettivamente per  il  personale  del  ruolo
degli ispettori, per quello del ruolo dei sovrintendenti e per quello
del ruolo degli  assistenti  e  degli  agenti,  presiedute  dal  vice
direttore  generale  dell'Amministrazione  penitenziaria,  o  da   un
dirigente  generale  da  lui  delegato,   in   servizio   presso   il
Dipartimento  dell'Amministrazione  penitenziaria,  e   composte   da
quattro membri scelti fra i dirigenti in servizio  presso  lo  stesso
Dipartimento. 
  2. Delle predette commissioni fanno  parte  quattro  rappresentanti
sindacali del personale di cui al comma  14  dell'articolo  19  della
legge 15 dicembre 1990, n. 395. 
  3. Le funzioni di  segretario  delle  commissioni  sono  svolte  da
funzionari dell'Amministrazione penitenziaria inquadrati  nella  nona
qualifica funzionale. 
  4. La nomina dei componenti e dei segretari delle commissioni viene
conferita    con     provvedimento     del     direttore     generale
dell'Amministrazione penitenziaria. 
  5.  Le  commissioni  per  il  personale  del   Corpo   di   polizia
penitenziaria deliberano sui ricorsi di cui al comma 4  dell'articolo
45. 
 
          Nota all'art. 50, comma 2:
             -  Per  il  testo dell'art. 19, comma 14, della legge n.
          395/1990, si vedano le note all'art. 34.