Art. 58
      (Concessione per il trasporto sulle ferrovie dello Stato)
1. Agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria si applica  la
concessione  per  il  trasporto  delle  persone  e  dei bagagli sulle
ferrovie dello Stato gia' previste per il personale della polizia  di
Stato.