Art. 65
                   (Modalita' dell'inquadramento)
1. Gli inquadramenti di cui all'articolo  64  sono  disposti  secondo
l'ordine  di  ruolo  e  decorrono  dalla data in cui si verificano le
vacanze.
2. I marescialli capi sono inquadrati secondo l'ordine di ruolo e con
l'anzianita'  maturata  dall'avanzamento  al  grado  di   maresciallo
ordinario.