Art. 65 (Modalita' dell'inquadramento) 1. Gli inquadramenti di cui all'articolo 64 sono disposti secondo l'ordine di ruolo e decorrono dalla data in cui si verificano le vacanze. 2. I marescialli capi sono inquadrati secondo l'ordine di ruolo e con l'anzianita' maturata dall'avanzamento al grado di maresciallo ordinario.