Art. 66 (Corso di aggiornamento) 1. I marescialli, dopo l'inquadramento nel ruolo degli ispettori a norma degli articoli precedenti, devono frequentare presso una scuola di formazione e aggiornamento, di cui all'articolo 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, un corso di aggiornamento della durata di due mesi, secondo turni fissati con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria. 2. Le modalita' di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
Nota all'art. 66, comma 1: - Per il testo dell'art. 16 della legge n. 395/1990, si veda la nota all'art. 4, comma 2.