Art. 66
                      (Corso di aggiornamento)
1. I marescialli, dopo l'inquadramento nel ruolo  degli  ispettori  a
norma degli articoli precedenti, devono frequentare presso una scuola
di  formazione e aggiornamento, di cui all'articolo 16 della legge 15
dicembre 1990, n. 395, un corso di aggiornamento della durata di  due
mesi,  secondo  turni  fissati  con  decreto  del  direttore generale
dell'Amministrazione penitenziaria.
2. Le modalita' di attuazione e i programmi del corso sono  stabiliti
con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
 
           Nota all'art. 66, comma 1:
             -  Per il testo dell'art. 16 della legge n. 395/1990, si
          veda la nota all'art. 4, comma 2.