Art. 7 (Dimissioni dai corsi per la nomina ad agente di polizia penitenziaria) 1. Sono dimessi dal corso: a) gli allievi che non superino il primo ciclo; b) gli allievi e gli agenti in prova che non siano riconosciuti idonei al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria; c) gli allievi e gli agenti in prova che dichiarino di rinunciare al corso; d) gli allievi e gli agenti in prova che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di sessanta giorni, anche non consecutivi, o di novanta giorni se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso; qualora l'infermita' sia stata contratta a causa di esercitazioni pratiche, l'allievo o l'agente in prova e' ammesso a partecipare al primo corso successivo alla sua riacquistata idoneita' fisico-psichica; e) gli agenti in prova di cui comma 4 dell'articolo 6. 2. Gli allievi e gli agenti in prova di sesso femminile, la cui assenza oltre sessanta giorni sia stata determinata da maternita', sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 3. Sono espulsi dal corso gli allievi e gli agenti in prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. 4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, su proposta del direttore della scuola. 5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione.