Art. 7 
               (Dimissioni dai corsi per la nomina ad 
                  agente di polizia penitenziaria) 
 
  1. Sono dimessi dal corso: 
    a) gli allievi che non superino il primo ciclo; 
    b) gli allievi e gli agenti in prova che non  siano  riconosciuti
idonei al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria; 
    c) gli allievi e gli agenti in prova che dichiarino di rinunciare
al corso; 
    d) gli allievi  e  gli  agenti  in  prova  che  siano  stati  per
qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di sessanta giorni, anche
non  consecutivi,  o  di  novanta  giorni  se  l'assenza   e'   stata
determinata  da  infermita'  contratta  durante  il  corso;   qualora
l'infermita' sia stata contratta a causa di  esercitazioni  pratiche,
l'allievo o l'agente in prova e' ammesso a partecipare al primo corso
successivo alla sua riacquistata idoneita' fisico-psichica; 
    e) gli agenti in prova di cui comma 4 dell'articolo 6. 
  2. Gli allievi e gli agenti in prova di  sesso  femminile,  la  cui
assenza oltre sessanta giorni sia stata  determinata  da  maternita',
sono ammessi a partecipare al primo corso successivo  ai  periodi  di
assenza dal lavoro previsti dalle  disposizioni  sulla  tutela  delle
lavoratrici madri. 
  3. Sono espulsi dal  corso  gli  allievi  e  gli  agenti  in  prova
responsabili di mancanze  punibili  con  sanzioni  disciplinari  piu'
gravi della deplorazione. 
  4. I provvedimenti di dimissione e di  espulsione  dal  corso  sono
adottati con  decreto  del  direttore  generale  dell'Amministrazione
penitenziaria, su proposta del direttore della scuola. 
  5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni  rapporto
con l'Amministrazione.