Art. 70
            (Inquadramento nelle qualifiche degli agenti)
1. Il personale che, alla data di entrata in vigore  della  legge  15
dicembre  1990,  n. 395, rivestiva la qualifica di guardia scelta, e'
inquadrato nella qualifica di agente scelto del ruolo degli agenti ed
assistenti del Corpo di polizia penitenziaria,  secondo  l'anzianita'
nella  qualifica  o,  a  parita'  di  anzianita', secondo l'ordine di
ruolo.
2. Il personale proveniente dal  soppresso  ruolo  delle  vigilatrici
penitenziarie  che,  alla  data  di  entrata in vigore della legge 15
dicembre 1990, n. 395, aveva una anzianita' di servizio  maggiore  di
cinque  anni  e' inquadrato nella qualifica di agente scelto, secondo
l'anzianita' nella qualifica o,  a  parita'  di  anzianita',  secondo
l'ordine di ruolo.
3.  Il personale di cui ai commi 1 e 2 conserva l'anzianita' maturata
nella qualifica di guardia scelta o nella  qualifica  di  vigilatrice
penitenziaria,  che  e' utile ai fini della promozione alla qualifica
di assistente del ruolo degli  agenti  ed  assistenti  del  Corpo  di
polizia penitenziaria.
4.  Il  personale che rivestiva, alla data di entrata in vigore della
legge 15 dicembre 1990, n. 395, il grado di guardia o la qualifica di
vigilatrice penitenziaria, e' inquadrato nella qualifica  di  agente,
conservando  l'anzianita' di grado o della qualifica, che e' utile ai
fini della promozione alla qualifica di agente scelto.