Art. 75 
               (Utilizzazione del personale invalido) 
 
  1. Il personale  del  Corpo  di  polizia  penitenziaria,  giudicato
assolutamente inidoneo per motivi  di  salute,  anche  dipendenti  da
causa di servizio, all'assolvimento dei compiti  d'istituto  puo',  a
domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche  di  altri
ruoli dell'Amministrazione penitenziaria o di  altre  amministrazioni
dello  Stato,   sempreche'   l'infermita'   accertata   ne   consenta
l'ulteriore impiego. 
  2.   La   domanda   deve   essere   presentata   al    Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria entro trenta giorni dalla notifica
all'interessato del giudizio di inidoneita' assoluta. 
  3. Il personale del  Corpo  di  polizia  penitenziaria,  che  abbia
riportato un'invalidita' non dipendente  da  causa  di  servizio,  la
quale non comporti l'inidoneita' assoluta ai compiti d'istituto, puo'
essere, a domanda,  trasferito  nelle  corrispondenti  qualifiche  di
altri  ruoli   dell'Amministrazione   penitenziaria,   o   di   altre
amministrazioni  dello  Stato,  ovvero,  per  esigenze  di  servizio,
d'uffico   nelle   corrispondenti   qualifiche   di    altri    ruoli
dell'Amministrazione penitenziaria, sempreche' l'infermita' accertata
ne consente l'ulteriore impiego. 
  4.   La   domanda   deve   essere   presentata   al    Dipartimento
dell'Amministrazione  penitenziaria,  entro  sessanta  giorni   dalla
notifica all'interessato del giudizio di inidoneita'. 
  5.  Salvo  quanto  disposto  dal  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, il personale del Corpo di polizia
penitenziaria, che  abbia  riportato  un'invalidita',  dipendente  da
causa di servizio, che non comporti l'inidoneita' assoluta ai compiti
d'istituto, puo', a domanda, essere trasferito  nelle  corrispondenti
qualifiche  di  altri   ruoli   dell'Amministrazione   penitenziaria,
sempreche' l'infermita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego. 
  6.   La   domanda   deve   essere   presentata   al    Dipartimento
dell'Amministrazione  penitenziaria  entro  sessanta   giorni   dalla
notifica all'interessato del giudizio di inidoneita'. 
  7. Il  suddetto  personale  puo'  essere  altresi'  utilizzato  per
l'espletamento  delle  attivita'  assistenziali  e  previdenziali  in
favore del personale anche per le esigenze  dell'Ente  di  assistenza
per il personale dell'Amministrazione penitenziaria. 
  8. Il giudizio di inidoneita' di cui al presente  articolo  compete
alle commissioni mediche previste dagli articoli 165 e  seguenti  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 
  9. Le  dette  commissioni  devono,  altresi',  fornire  indicazioni
sull'ulteriore   utilizzazione   del   personale,    tenendo    conto
dell'infermita' accertata. 
 
          Note all'art. 75, commi 5 e 8:
             -  Il  D.P.R.  n.  738/1981 concerne l'utilizzazione del
          personale delle Forze di  polizia  invalido  per  causa  di
          servizio.
             -  L'art.  165 del D.P.R. n. 1092/1973 (Approvazione del
          testo unico delle norme sul trattamento di  quiescenza  dei
          dipendenti   civili   e   militari   dello  Stato)  prevede
          commissioni  mediche  ospedaliere   presso   gli   ospedali
          militari   principali  o  secondari  dei  comandi  militari
          territoriali  di  regione;  presso  gli  ospedali  militari
          marittimi  e  le  infermerie  autonome  militari marittime;
          presso   gli   istituti   medico-legali    dell'Aeronautica
          militare.
             L'art. 166 del citato D.P.R. concerne il comitato per le
          pensioni previlegate ordinarie.