Art. 76 
                    (Modalita' di trasferimento) 
1. Il trasferimento, a domanda, del personale di cui ai commi 1, 3  e
5 dell'articolo 75 nelle corrispondenti  qualifiche  di  altri  ruoli
dell'Amministrazione penitenziaria, tenuto conto  delle  esigenze  di
servizio, e' disposto con decreto del Ministro di grazia e giustizia,
sentite le commissioni di  cui  all'articolo  50  in  relazione  alla
qualifica  rivestita   dall'interessato,   nonche'   la   commissione
consultiva di cui all'articolo 4 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738. 
2. Il trasferimento  d'ufficio  del  personale  di  cui  al  comma  3
dell'articolo 75  nelle  corrispondenti  qualifiche  di  altro  ruolo
dell'Amministrazione  penitenziaria  e'  disposto  con  decreto   del
Ministro di  grazia  e  giustizia,  sentite  le  commissioni  di  cui
all'articolo   50   in    relazione    alla    qualifica    rivestita
dall'interessato,  nonche'   la   commissione   consultiva   di   cui
all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
1981, n. 738. 
3.  Nel  caso  in  cui  l'interessato  non  assuma   servizio   senza
giustificato motivo, dopo il trasferimento nell'altro  ruolo,  decade
dall'impiego ai sensi dell'articolo  127,  primo  comma,  lettera  c,
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3. 
4. La commissione consultiva di cui all'articolo 4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 25  ottobre  1981,  n,  738,  esprime  il
proprio parere sulla idoneita' del personale di cui ai commi 1, 3 e 5
dell'articolo   75   ad   essere    impiegato    in    altri    ruoli
dell'Amministrazione penitenziaria. 
5. La commissione, ai fini della formulazione  del  suddetto  parere,
puo' avvalersi del centro di reclutamento  previsto  dall'articolo  3
della  legge  15  dicembre  1990,  n.  395,  ed  eventualmente  della
consulenza  di  organismi  civili  e  militari  e  di  professionisti
estranei all'amministrazione e tiene conto delle indicazioni  fornite
dalle commissioni mediche citate  dal  comma  8  dell'articolo  75  e
dell'esito della prova teorica e pratica di cui al comma 2. 
6. Il personale interessato ha diritto di farsi assistere, a  proprie
spese, da un medico di fiducia. 
7.  Il  direttore  generale  dell'Amministrazione  penitenziaria,  in
relazione alla natura della prova  cui  va  sottoposto  il  personale
interessato,  puo'  chiamare  a  partecipare  alle   riunioni   della
commissione   due   funzionari    appartenenti    all'Amministrazione
penitenziaria. 
8. Il  trasferimento  del  personale  di  cui  ai  commi  1,  3  e  5
dell'articolo 75 nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli  di  altre
amministrazioni dello Stato e'  disposto  con  decreto  del  Ministro
interessato, di concerto con  il  Ministro  di  grazia  e  giustizia,
sentito  il   Consiglio   di   amministrazione   dell'amministrazione
ricevente. 
9. Quest'ultima puo' sottoporre il  personale  interessato  a  visita
medica ed a prova teorica o pratica, secondo  modalita'  da  fissarsi
con decreto del Ministro competente. 
10. L'amministrazione alla quale e' stata  inoltrata  la  istanza  da
parte del personale di cui  all'articolo  75  si  dovra'  pronunciare
entro il termine di 150 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza
stessa. 
11. Qualora nel termine sopraindicato l'Amministrazione  non  si  sia
pronunciata, l'istanza si intende accolta. 
12.  Nel  periodo  intercorrente,  il  personale  e'   collocato   in
aspettativa con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio
di non idoneita'. 
 
          Note all'art. 76, commi 1, 2, 3 e 4:
             -  Il  testo  dell'art.  4  del  D.P.R. n. 738/1981 (per
          l'argomento si vedano le note all'art. 75) e' il seguente:
             "Art. 4 (Istituzione di una commissione  consultiva).  -
          Presso  i  Ministeri  o comandi competenti e' istituita una
          commissione, la quale, tenuto conto del  giudizio  e  delle
          indicazioni  fornite  dalle  commissioni  mediche  previste
          dagli articoli 165 e seguenti del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  29  dicembre  1973,  n. 1092, esprime il
          proprio parere in ordine ai servizi d'istituto  in  cui  il
          personale  invalido puo' essere utilizzato, compresi quelli
          relativi all'espletamento delle attivita'  assistenziali  e
          previdenziali in favore del personale".
             -  L'art.  127,  primo  comma, lettera c), del D.P.R. n.
          3/1957 (per l'argomento, si vedano  le  note  all'art.  32,
          comma  1)  prevede la decadenza dell'impiego "quando, senza
          giustificato motivo, non assuma  o  non  riassuma  servizio
          entro   il  termine  prefissogli,  ovvero  rimanga  assente
          dall'ufficio per un periodo non inferiore a quindici giorni
          ove   gli    ordinamenti    particolari    delle    singole
          amministrazioni non stabiliscano un termine piu' breve".