Art. 78
              (Inquadramento del personale trasferito)
1.   Il   trasferimento   in   altri    ruoli    dell'Amministrazione
penitenziaria,  o  di altre amministrazioni dello Stato del personale
di cui all'articolo 75 non comporta  modifiche  delle  dotazioni  dei
ruoli di provenienza o di quelli di destinazione.
2.   Il   personale   trasferito   e'   inquadrato  in  soprannumero,
riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa  del
personale stesso nella qualifica corrispondente a quella rivestita al
momento  del trasferimento, conservando la anzianita' nella qualifica
ricoperta, l'anzianita'  complessivamente  maturata  e  la  posizione
economica acquisita.
3. In corrispondenza dei posti occupati in soprannumero dal personale
trasferito  ai  sensi  del  presente decreto, sono resi indisponibili
nella qualifica iniziale del ruolo di provenienza  i  posti  lasciati
liberi da detto personale fino al riassorbimento del soprannumero.