Art. 83
               (Domande di partecipazione al concorso)
1. Le domande di partecipazione al concorso devono essere  presentate
al  provveditorato  regionale della regione in cui il candidato ha la
propria residenza, entro il termine  previsto  per  ciascun  concorso
dagli articoli 99, 102 e 105.
2.  Il  termine  suddetto  decorre dalla data della pubblicazione del
bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite
al provveditorato regionale,  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento, entro lo stesso termine di cui al comma 1.
4.  A  tal  fine  fara'  fede  il  timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
5. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
    a) il cognome ed il nome;
    b) la data e il luogo di nascita;
    c) il possesso della cittadinanza italiana;
    d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali  ovvero  il
motivo  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime;
    e) l'immunita' da condanne penali  o  eventualmente  le  condanne
penali riportate ed i procedimenti penali pendenti a loro carico;
    f) il titolo di studio, con l'indicazione dell'Istituto che lo ha
rilasciato, e della data in cui e' stato conseguito;
    g)  la  lingua  straniera  nella  quale  intendono  eventualmente
sostenere la prova facoltativa;
    h) i servizi eventualmente prestati  come  dipendenti  presso  le
pubbliche  amministrazioni  e  le  cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego.
6. L'Amministrazione procede  d'ufficio  ad  accertare  il  requisito
dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio nel Corpo
di   polizia  penitenziaria,  nonche'  le  cause  di  risoluzione  di
precedenti rapporti di pubblico impiego.
7. Le domande devono inoltre, contenere la  precisa  indicazione  del
recapito al quale vanno fatte le comunicazioni relative al concorso e
l'impegno  a  far  conoscere  le  successive eventuali variazioni del
recapito stesso.
8. I candidati che intendono concorrere ai posti di cui  all'articolo
85  devono  farne  richiesta nella domanda di ammissione al concorso,
precisando gli estremi del titolo in base al quale concorrono a  tali
posti,  ed  indicando,  altresi',  la lingua italiana o tedesca nella
quale intendono sostenere le previste prove di esame.
9. La firma in calce alla  domanda  deve  essere  autenticata  da  un
notaio   o   dal   segretario   comunale   del   luogo  di  residenza
dell'aspirante o da un cancelliere o dal funzionario  che  riceve  la
domanda stessa, nel caso in cui venga presentata direttamente.
10.  Per  i  dipendenti  dello  Stato  e' sufficiente, in luogo della
prescritta autenticazione, il  visto  del  capo  dell'ufficio  o  del
direttore dello stabilimento presso il quale prestano servizio; per i
militari  alle  armi  e'  sufficiente  il  visto del comandante della
compagnia o unita' equiparata.
11. L'Amministrazione penitenziaria non assume alcuna responsabilita'
per  il  caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
od incomplete indicazioni di recapito da parte  dell'aspirante  o  da
mancata  oppure  tardiva  comunicazione  del  cambiamento di recapito
indicato  nella  domanda,  ne'  per  eventuali  disguidi  postali   o
telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.