Art. 85
                   (Riserve di posti e preferenze)
1. Nei concorsi per l'accesso ai ruoli del  personale  del  Corpo  di
polizia  penitenziaria si applicano le disposizioni previste da leggi
speciali concernenti le riserve di posti a favore di talune categorie
di  cittadini,   subordinatamente   comunque   all'accertamneto   dei
requisiti richiesti per i singoli concorsi.
2.  Si  applica  altresi' la normativa dettata dallo Statuto speciale
per il Trentino Alto-Adige e dalle relative norme di  attuazione  per
l'accesso  ai ruoli locali del personale civile delle Amministrazioni
dello Stato istituiti nella provincia di Bolzano.
3. Altre riserve di posti sono stabilite dai successivi articoli  del
presente decreto che disciplinano i singoli concorsi.
4.  I  posti  riservati  che  non  vengono  ricoperti per mancanza di
vincitori o idonei saranno conferiti agli altri candidati idonei.
5.  A  parita'  di  merito  si  applicano  le   preferenze   indicate
nell'articolo  5 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3,  nonche'  nelle   altre
disposizioni di legge in materia.
 
          Nota all'art. 85, comma 5:
             -  Il  testo  dell'art.  5  del  D.P.R.  n.  3/1957 (per
          l'argomento si vedano le note all'art. 32, comma 1)  e'  il
          seguente:
             "Art. 5 (Riserva dei posti e preferenze). - Nei concorsi
          per  l'ammissione  alle carriere direttive e di concetto le
          riserve di posti previste da leggi speciali  in  favore  di
          particolari    categorie    di    cittadini   non   possono
          complessivamente  superare  la  meta'  dei  posti  messi  a
          concorso.
             Se, in relazione a tale limite, si imponga una riduzione
          dei  posti  da  riservare  secondo  legge, essa si attua in
          misura  proporzionale  per  ciascuna  categoria  di  aventi
          diritto a riserva.
             Salvo quando disposto dall'art. 207, i titoli che da'nno
          luogo  a riserva di posti o preferenze nell'ammissione alle
          diverse  carriere  non  sono  influenti   ai   fini   della
          progressione in carriera.
             Nei  concorsi  per l'ammissione alle varie carriere sono
          preferiti a parita' di merito:
              1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
              2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
              3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
              4) i mutilati ed invalidi per servizio;
              5) gli orfani di guerra;
              6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
              7) gli orfani dei caduti per servizio;
              8) i feriti in combattimento;
              9)  gli  insigniti  di  croce  di  guerra  o  di  altra
          attestazione speciale di merito di guerra nonche' i capi di
          famiglia numerosa;
              10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i
          corsi  di preparazione o di integrazione previsti dall'art.
          150,  tenendo  conto  del  punteggio  conseguito   per   la
          preferenza fra gli stessi;
              11)  i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
          combattenti;
              12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto  di
          guerra;
              13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
              14)  le  madri  e le vedove non rimaritate e le sorelle
          vedove o nubili dei caduti in guerra;
              15) le madri e le vedove non rimaritate  e  le  sorelle
          vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
              16)  le  madri  e le vedove non rimaritate e le sorelle
          vedove o nubili dei caduti per servizio;
              17) coloro che abbiano prestato servizio militare  come
          combattenti;
              18)  coloro  che  abbiano  prestato lodevole servizio a
          qualunque    titolo,    per    non    meno    d'un    anno,
          nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
              19) i coniugati con riguardo al numero dei figli.
             A parita' di titoli la preferenza e' determinata:
               a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei
          figli;
               b)   dall'aver   prestato   lodevole   servizio  nelle
          amministrazioni dello Stato;
               c) dall'eta'".