Art. 85 (Riserve di posti e preferenze) 1. Nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria si applicano le disposizioni previste da leggi speciali concernenti le riserve di posti a favore di talune categorie di cittadini, subordinatamente comunque all'accertamneto dei requisiti richiesti per i singoli concorsi. 2. Si applica altresi' la normativa dettata dallo Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige e dalle relative norme di attuazione per l'accesso ai ruoli locali del personale civile delle Amministrazioni dello Stato istituiti nella provincia di Bolzano. 3. Altre riserve di posti sono stabilite dai successivi articoli del presente decreto che disciplinano i singoli concorsi. 4. I posti riservati che non vengono ricoperti per mancanza di vincitori o idonei saranno conferiti agli altri candidati idonei. 5. A parita' di merito si applicano le preferenze indicate nell'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' nelle altre disposizioni di legge in materia.
Nota all'art. 85, comma 5: - Il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 3/1957 (per l'argomento si vedano le note all'art. 32, comma 1) e' il seguente: "Art. 5 (Riserva dei posti e preferenze). - Nei concorsi per l'ammissione alle carriere direttive e di concetto le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare la meta' dei posti messi a concorso. Se, in relazione a tale limite, si imponga una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva. Salvo quando disposto dall'art. 207, i titoli che da'nno luogo a riserva di posti o preferenze nell'ammissione alle diverse carriere non sono influenti ai fini della progressione in carriera. Nei concorsi per l'ammissione alle varie carriere sono preferiti a parita' di merito: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa; 10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio; 14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra; 15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra; 16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio; 17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno d'un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 19) i coniugati con riguardo al numero dei figli. A parita' di titoli la preferenza e' determinata: a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato; c) dall'eta'".