Art. 87 (Commissioni esaminatrici e comitati di vigilanza) 1. La commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria e' composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e da altri quattro membri, uno dei quali professore d'istituto d'istruzione secondaria di 2 grado in una o piu' delle materie sulle quali vertono le prove di esame e tre funzionari con qualifica non inferiore alla VIII. 2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore alla VIII in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. 3. La commissione esaminatrice dei concorsi per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria e' composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore e da altri quattro funzionari con qualifica non inferiore alla VIII. 4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore alla VIII in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. 5. Le commissioni esaminatrici possono essere integrate, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1000 unita', di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario aggiunto. 6. Le commissioni esaminatrici dei concorsi sono nominate con decreto del Ministero di grazia e giustizia. 7. Alle commissioni stesse sono aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue straniere. 8. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimento di uno dei componenti o del segretario della Commissione o delle sottocommissioni, puo' essere prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti o di uno o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della Commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento. 9. Alla nomina dei comitati di vigilanza, nei casi previsti dal sesto e settimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, si provvede con ordinanza del direttore dell'ufficio centrale del personale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. 10. Qualora vengano banditi concorsi a base regionale che riguardino piu' regioni, possono essere costituite una o piu' Commissioni esaminatrici.
Nota all'art. 87, comma 9: - Il testo dell'art. 3, sesto e settimo comma, del D.P.R. n. 686/1957 (Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) e' il seguente: "Quando le prove scritte abbiano luogo in piu' sedi, si costituisce per ciascuna sede, esclusa quella della commissione esaminatrice, un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione stessa, ovvero da un impiegato dell'amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione, e costituta da due impiegati delle carriere direttive e da un segretario scelto tra gli impiegati delle carriere direttive o di concetto con qualifica non inferiore, rispettivamente a consigliere di seconda classe e a segretario. Gli impiegati nominati presidente e membri dei comitati di vigilanza sono scelti fra quelli in servizio nella sede d'esame, a meno che, per giustificate esigenze di servizio, sia necessario destinare a tale funzione impiegati residenti in altra sede".