Art. 87 
         (Commissioni esaminatrici e comitati di vigilanza) 
1. La commissione esaminatrice del concorso per  l'accesso  al  ruolo
degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria e' composta da  un
presidente scelto tra i funzionari  con  qualifica  non  inferiore  a
dirigente   superiore   in   servizio    presso    il    Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria e da altri quattro membri, uno dei
quali professore d'istituto d'istruzione secondaria di  2›  grado  in
una o piu' delle materie sulle quali vertono le prove di esame e  tre
funzionari con qualifica non inferiore alla VIII. 
2.   Svolge   le    funzioni    di    segretario    un    funzionario
dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non  inferiore  alla
VIII  in  servizio  presso   il   Dipartimento   dell'Amministrazione
penitenziaria. 
3. La commissione esaminatrice dei concorsi per  l'accesso  al  ruolo
degli agenti ed assistenti del  Corpo  di  polizia  penitenziaria  e'
composta da un presidente scelto tra i funzionari con  qualifica  non
inferiore a dirigente superiore e da  altri  quattro  funzionari  con
qualifica non inferiore alla VIII. 
4.   Svolge   le    funzioni    di    segretario    un    funzionario
dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non  inferiore  alla
VIII  in  servizio  presso   il   Dipartimento   dell'Amministrazione
penitenziaria. 
5. Le commissioni esaminatrici possono essere  integrate,  qualora  i
candidati che abbiano sostenuto le prove  scritte  superino  le  1000
unita', di un numero di componenti tale che permetta, unico  restando
il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario
aggiunto. 
6. Le commissioni esaminatrici dei concorsi sono nominate con decreto
del Ministero di grazia e giustizia. 
7. Alle commissioni stesse sono aggregati  membri  aggiunti  per  gli
esami di lingue straniere. 
8. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimento di  uno
dei  componenti  o  del  segretario   della   Commissione   o   delle
sottocommissioni, puo' essere  prevista  la  nomina  di  uno  o  piu'
componenti  supplenti  o  di  uno  o  piu'  segretari  supplenti,  da
effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione  della  Commissione
esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento. 
9. Alla nomina dei comitati di vigilanza, nei casi previsti dal sesto
e settimo comma dell'articolo 3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 maggio 1957, n.  686,  si  provvede  con  ordinanza  del
direttore  dell'ufficio  centrale  del  personale  del   Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria. 
10. Qualora vengano banditi concorsi a base regionale che  riguardino
piu' regioni,  possono  essere  costituite  una  o  piu'  Commissioni
esaminatrici. 
 
          Nota all'art. 87, comma 9:
             - Il testo dell'art.  3,  sesto  e  settimo  comma,  del
          D.P.R.  n.    686/1957 (Norme di esecuzione del testo unico
          delle disposizioni sullo  statuto  degli  impiegati  civili
          dello  Stato,  approvato  con  decreto del Presidente della
          Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) e' il seguente:
             "Quando  le prove scritte abbiano luogo in piu' sedi, si
          costituisce  per  ciascuna  sede,  esclusa   quella   della
          commissione   esaminatrice,   un   comitato  di  vigilanza,
          presieduto da un membro della commissione stessa, ovvero da
          un  impiegato  dell'amministrazione   con   qualifica   non
          inferiore  a  direttore  di  sezione,  e  costituta  da due
          impiegati delle  carriere  direttive  e  da  un  segretario
          scelto  tra  gli  impiegati  delle  carriere direttive o di
          concetto con qualifica  non  inferiore,  rispettivamente  a
          consigliere di seconda classe e a segretario.
             Gli  impiegati nominati presidente e membri dei comitati
          di vigilanza sono scelti fra quelli in servizio nella  sede
          d'esame, a meno che, per giustificate esigenze di servizio,
          sia   necessario   destinare   a  tale  funzione  impiegati
          residenti in altra sede".