Art. 88 (Cessazione dall'incarico di componente di Commissione esaminatrice) 1. Il presidente e i membri, il cui rapporto d'impiego venga a cessare durante l'espletamento dei lavori della Commissione, cessano dall'incarico, salvo conferma dell'Amministrazione. 2. Non possono essere confermati i componenti della Commissione il cui rapporto d'impiego sia cessato per motivi disciplinari o per dispensa dal servizio ai sensi dell'articolo 129 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Nota all'art. 88, comma 2: - Per il testo dell'art. 129 del D.P.R. n. 3/1957 si veda la nota all'art. 77, comma 1.