Art. 88
               (Cessazione dall'incarico di componente
                    di Commissione esaminatrice)
1. Il presidente e i  membri,  il  cui  rapporto  d'impiego  venga  a
cessare  durante l'espletamento dei lavori della Commissione, cessano
dall'incarico, salvo conferma dell'Amministrazione.
2. Non possono essere confermati i componenti  della  Commissione  il
cui  rapporto  d'impiego  sia  cessato  per motivi disciplinari o per
dispensa dal servizio ai sensi  dell'articolo  129  del  testo  unico
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3.
 
          Nota all'art. 88, comma 2:
             - Per il testo dell'art. 129 del  D.P.R.  n.  3/1957  si
          veda la nota all'art. 77, comma 1.