IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
   VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
   VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante  ordinamento  del
Corpo  di  polizia  penitenziaria,  ed  in particolare l'articolo 25,
comma 8;
   VISTI l'articolo 19, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321,
e l'articolo 1, comma 2, della legge 18 febbraio 1992, n. 172;
   ACQUISITO  il  parere  preliminare  delle  competenti  Commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a
norma dell'articolo 28 della citata lgge n. 395 del 1990;
   VISTA  la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 ottobre 1992;
   ACQUISITO  il  parere  definitivo   delle   predette   Commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
   VISTA  la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 ottobre 1992;
   SULLA PROPOSTA del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;
                                EMANA
                  il seguente decreto legislativo:
                             Articolo 1
1.  Gli  ufficiali  del  disciolto  Corpo  degli  Agenti  di Custodia
inquadrati nel ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 25, comma  1,
della  legge  15 dicembre 1990, n. 395, possono transitare a domanda,
nelle altre forze armate dello Stato, nelle altre forze  di  polizia,
nei ruoli del personale dell'Amministrazione penitenziaria o di altre
pubbliche  amministrazioni  secondo  le  norme  previste nel presente
decreto.
2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 8, lettera  a),  della  legge  15
dicembre  1990,  n.  395,  le forze armate e le forze di polizia sono
individuate,  tenendo  conto  delle  esigenze  delle  Amministrazioni
riceventi,  con  modalita'  e  criteri  determinati  con  decreto del
Ministro  di  grazia  e  giustizia,  di  concerto  con   i   Ministri
interessati,  da  emanare  entro  sei  mesi  dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione  di princi'pi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione,
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
             -  La legge n. 395/1990, recante l'ordinamento del Corpo
          di  polizia  penitenziaria,  e'  stata   modificata   dagli
          articoli  17  e  18  della  legge  16 ottobre 1991, n. 321,
          recante interventi straordinari per la funzionalita'  degli
          uffici  giudiziari  e per il personale dell'Amministrazione
          della giustizia.
             Il comma 1 dell'art. 19 della stessa legge  n.  321/1991
          ha  differito  al 31 ottobre 1991 il termine per l'adozione
          dei decreti legislativi previsti dalla legge n. 395/1990.
             Il comma 2 dell'art.  1  della  legge  n.  172/1992,  di
          conversione  in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          31 dicembre 1991, n. 419, recante l'istituzione  del  Fondo
          di  sostegno  per  le  vittime  di  richieste estorsive, ha
          ulteriormente differito tale termine al 31 ottobre 1992.
             Il testo degli articoli 25, comma 8, e 28 della legge n.
          395/1990, e' il seguente:
             "Art. 25 (Ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo
          degli agenti di custodia).
             (Omissis).
             8. Il Governo e' delegato ad adottare,  entro  tre  mesi
          dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, un
          decreto legislativo per disciplinare il passaggio ad  altri
          ruoli  degli  ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di
          custodia, con l'osservanza dei seguenti princi'pi e criteri
          direttivi:
               a) consentire agli ufficiali che ne  facciano  domanda
          il   passaggio,  conservando  le  posizioni  giuridiche  ed
          economiche conseguite, in altre Forze armate dello Stato  o
          in   altre   Forze  di  polizia,  da  individuarsi  secondo
          modalita' e criteri determinati con decreto del Ministro di
          grazia e giustizia, di concerto con i Ministri interessati,
          salvaguardando in ogni caso i diritti e  le  posizioni  del
          personale delle amministrazioni riceventi;
               b)  consentire  agli ufficiali che ne facciano domanda
          il  passaggio,  conservando  le  posizioni  giuridiche   ed
          economiche    conseguite,    ai    ruoli    del   personale
          dell'Amministrazione penitenziaria  o  di  altre  pubbliche
          amministrazioni,   mantenendo  la  qualifica  funzionale  o
          dirigenziale rivestita nell'amministrazione di  provenienza
          e  salvaguardando  i  diritti  e le posizioni del personale
          appartenente ai ruoli delle amministrazioni riceventi;
               c) stabilire, nei casi di cui alle lettere a) e b), la
          corrispondenza fra il grado rivestito  e  la  qualifica  da
          assumere,  tenuto  conto  dell'anzianita' gia' maturata nel
          grado militare".
             "Art. 28 (Emanazione dei decreti legislativi).  -  1.  I
          decreti  legislativi  previsti  dalla  presente  legge sono
          emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri, di concerto con il
          Ministro di grazia  e  giustizia  e  con  il  Ministro  del
          tesoro,  sentito  il  parere  delle  competenti Commissioni
          permanenti della Camera dei deputati  e  del  Senato  della
          Repubblica. Tale parere e' espresso con le procedure di cui
          al  comma  4  dell'art.  14  della legge 23 agosto 1988, n.
          400".
          Nota all'art. 1, commi 1 e 2:
             - Per il testo dell'art. 25, comma 8, lettera a),  della
          legge n.  395/1990, si vedano le note alle premesse.
             -  Si  trascrive  il  testo dell'art. 25, comma 1, della
          legge n.  395/1990:
             "1. Dalla data di  pubblicazione  della  presente  legge
          nella  Gazzetta  Ufficiale  gli  ufficiali  del Corpo degli
          agenti di custodia, compresi quelli del ruolo istituito  ai
          sensi dell'art. 4- ter del decreto-legge 28 agosto 1987, n.
          356,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
          1987, n. 436, sono inquadrati in un ruolo ad esaurimento  e
          nei  loro  confronti  continuano  ad applicarsi le norme in
          precedenza vigenti".