Articolo 2
1. Gli ufficiali trasferiti assumono lo stato giuridico del personale
della  forza  armata,  della  forza  di  polizia  o  della   pubblica
amministrazione in cui vengono inquadrati.
2.  Il  trasferimento  alle  forze  armate, alle forze di polizia, ai
ruoli del personale dell'Amministrazione  penitenziaria  o  di  altre
pubbliche amministrazioni ha luogo secondo l'ordine di anzianita' nel
ruolo di provenienza.