Articolo 2 1. Gli ufficiali trasferiti assumono lo stato giuridico del personale della forza armata, della forza di polizia o della pubblica amministrazione in cui vengono inquadrati. 2. Il trasferimento alle forze armate, alle forze di polizia, ai ruoli del personale dell'Amministrazione penitenziaria o di altre pubbliche amministrazioni ha luogo secondo l'ordine di anzianita' nel ruolo di provenienza.