Articolo 3
1. Gli ufficiali di cui all'articolo 1 vengono inquadrati nelle forze
armate  o  nelle  forze  di  polizia  in  soprannumero  all'organico,
riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa, con
il   grado   rivestito  o  con  la  qualifica  corrispondente  e  con
l'anzianita' assoluta maturata alla data del trasferimento.
2. Gli ufficiali vengono collocati in ruolo dopo l'ultimo pari  grado
o pari qualifica del ruolo ricevente, conservando nei confronti della
pari   grado  del  ruolo  di  provenienza  la  precedente  anzianita'
relativa.
3.  Gli  ufficiali  transitati   conservano,   ai   fini   economici,
l'anzianita' di servizio.