Articolo 3 1. Gli ufficiali di cui all'articolo 1 vengono inquadrati nelle forze armate o nelle forze di polizia in soprannumero all'organico, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa, con il grado rivestito o con la qualifica corrispondente e con l'anzianita' assoluta maturata alla data del trasferimento. 2. Gli ufficiali vengono collocati in ruolo dopo l'ultimo pari grado o pari qualifica del ruolo ricevente, conservando nei confronti della pari grado del ruolo di provenienza la precedente anzianita' relativa. 3. Gli ufficiali transitati conservano, ai fini economici, l'anzianita' di servizio.