Articolo 4
1. Ai fini dell'avanzamento, agli ufficiali  transitati  nelle  forze
armate  o  nelle forze di polizia viene considerata una anzianita' di
grado o di qualifica o di servizio comunque non  superiore  a  quella
del  parigrado  o  del  pari  qualifica non proveniente dal disciolto
Corpo degli Agenti di Custodia, che precede immediatamente in ruolo.
2. Agli ufficiali transitati si applica la disciplina vigente per  il
personale  delle  forze  armate  o  di  polizia  riceventi e, qualora
iscritti in quadro, la promozione e' ad essi conferita  in  eccedenza
al   numero  delle  promozioni  previste  nell'anno,  restando  nella
posizione di soprannumero.
3. Ove non sia possibile iscrivere in quadro almeno  una  unita'  per
l'avanzamento  di cui al comma 2, l'eventuale frazione e' arrotondata
all'unita'.