Articolo 4 1. Ai fini dell'avanzamento, agli ufficiali transitati nelle forze armate o nelle forze di polizia viene considerata una anzianita' di grado o di qualifica o di servizio comunque non superiore a quella del parigrado o del pari qualifica non proveniente dal disciolto Corpo degli Agenti di Custodia, che precede immediatamente in ruolo. 2. Agli ufficiali transitati si applica la disciplina vigente per il personale delle forze armate o di polizia riceventi e, qualora iscritti in quadro, la promozione e' ad essi conferita in eccedenza al numero delle promozioni previste nell'anno, restando nella posizione di soprannumero. 3. Ove non sia possibile iscrivere in quadro almeno una unita' per l'avanzamento di cui al comma 2, l'eventuale frazione e' arrotondata all'unita'.