Articolo 5 1. Gli ufficiali di cui all'articolo 1 vengono inquadrati nel ruolo amministrativo, direttivo o dirigenziale, del personale dell'Amministrazione penitenziaria o nei ruoli delle altre pubbliche amministrazioni in soprannumero all'organico, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa, con la qualifica corrispondente al grado rivestito e con l'anzianita' assoluta maturata alla data del trasferimento. 2. Gli ufficiali trasferiti vengono collocati in ruolo dopo l'ultimo di pari qualifica del ruolo ricevente, conservando nei confronti del pari grado del ruolo di provenienza la precedente anzianita' relativa. 3. Gli ufficiali inquadrati conservano, ai fini economici, l'anzianita' di servizio. 4. La corrispondenza tra il grado rivestito e la qualifica da assumere e' stabilita ai sensi della Legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni.
Nota all'art. 5, comma 4: - La legge 11 luglio 1980, n. 312, recante il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato, e' stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 12 luglio 1980.