Articolo 5
1. Gli ufficiali di cui all'articolo 1 vengono inquadrati  nel  ruolo
amministrativo,    direttivo    o    dirigenziale,    del   personale
dell'Amministrazione penitenziaria o nei ruoli delle altre  pubbliche
amministrazioni  in  soprannumero  all'organico, riassorbibile con la
cessazione  dal  servizio  per  qualsiasi  causa,  con  la  qualifica
corrispondente   al  grado  rivestito  e  con  l'anzianita'  assoluta
maturata alla data del trasferimento.
2. Gli ufficiali trasferiti vengono collocati in ruolo dopo  l'ultimo
di  pari qualifica del ruolo ricevente, conservando nei confronti del
pari  grado  del  ruolo  di  provenienza  la  precedente   anzianita'
relativa.
3.   Gli   ufficiali   inquadrati   conservano,  ai  fini  economici,
l'anzianita' di servizio.
4. La corrispondenza  tra  il  grado  rivestito  e  la  qualifica  da
assumere  e' stabilita ai sensi della Legge 11 luglio 1980, n. 312, e
successive modificazioni.
 
          Nota all'art. 5, comma 4:
             - La legge 11 luglio 1980,  n.  312,  recante  il  nuovo
          assetto   retributivo-funzionale  del  personale  civile  e
          militare dello Stato, e' stata pubblicata  nel  supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  190 del 12 luglio
          1980.