Articolo 6
1. L'accesso alla qualifica funzionale  di  livello  superiore  e  la
progressione nelle qualifiche dirigenziali avviene in soprannumero in
conformita'  alle  norme  vigenti  per  il  personale dei ruoli delle
amministrazioni riceventi.
2. Gli avanzamenti da effettuare in soprannumero ai sensi del comma 1
sono determinati di volta in volta, in proporzione pari  al  rapporto
tra  il  numero  dei  posti disponibili nelle qualifiche funzionali o
dirigenziali  da  conferire  e   il   personale   dei   ruoli   delle
amministrazioni   riceventi   avente   titolo   all'accesso   o  alla
progressione.
3. Ove  non  sia  possibile  designare  almeno  una  unita'  per  gli
avanzamenti  di  cui al comma 2, l'eventuale frazione e' arrotondata,
per eccesso, all'unita'.