Articolo 6 1. L'accesso alla qualifica funzionale di livello superiore e la progressione nelle qualifiche dirigenziali avviene in soprannumero in conformita' alle norme vigenti per il personale dei ruoli delle amministrazioni riceventi. 2. Gli avanzamenti da effettuare in soprannumero ai sensi del comma 1 sono determinati di volta in volta, in proporzione pari al rapporto tra il numero dei posti disponibili nelle qualifiche funzionali o dirigenziali da conferire e il personale dei ruoli delle amministrazioni riceventi avente titolo all'accesso o alla progressione. 3. Ove non sia possibile designare almeno una unita' per gli avanzamenti di cui al comma 2, l'eventuale frazione e' arrotondata, per eccesso, all'unita'.