Articolo 7
1. La domanda di passaggio alle forze armate o alle forze di  polizia
deve   essere   presentata   entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione del decreto interministeriale di  cui  all'articolo  1,
comma  2,  mentre  quella  per  il  passaggio  ai ruoli del personale
dell'Amministrazione   penitenziaria    o    di    altre    pubbliche
amministrazioni  deve  essere  presentata  entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.